Assistente Sanitario:

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Leggi che regolamentano la professione:

Legge 251/2000 Art. 4
(Professioni sanitarie della prevenzione)

1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.


Decreto del Ministero della Sanità 69/1997

1. E' individuata la figura professionale dell'assistente sanitario con il seguente profilo: l'assistente sanitario e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, e' addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.

2. L'attivita' dell'assistente sanitario e' rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettivita'; individua i bisogni di salute e le priorita' di intervento preventivo, educativo e di recupero.

3. L'assistente sanitario:
a) identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed e' responsabile dell'attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell'ambito delle proprie competenze;
b) progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;
c) collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per le promozione e l'educazione sanitaria;
d) concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria;
e) interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;
f) attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;
g) sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunita' assistite e controlla l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo;
h) relaziona e verbalizza alle autorita' competenti e propone soluzioni operative;
i) opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;
l) collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole;
m) partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualita' delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
n) concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;
o) partecipa alle attivita' organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
p) svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di tecniche e strumenti specifici;
q) svolge attivita' didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;
r) agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.

4. L'assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.

5. L'assistente sanitario svolge la sua attivita' in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.