Fisioterapia:
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Leggi che regolamentano la professione:
Legge 251/2000 Art. 2
(Professioni sanitarie riabilitative)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
Decreto del Ministero della Sanità 741/1994 Art. 1
1. E' individuata la figura del fisioterapista con il seguente
profilo: il fisioterapista e' l'operatore sanitario, in possesso del
diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in
collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di
prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricita', delle
funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a
eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico,
nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del
programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al
superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attivita' terapeutica per la
rieducazione funzionale delle disabilita' motorie, psicomotorie e
cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e
occupazionali;
c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e
ne verifica l'efficacia;
d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa
attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
3. Svolge attivita' di studio, didattica e consulenza
professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono
le sue competenze professionali;
4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare,
integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel
settore della psicomotricita' e della terapia occupazionale:
a) la specializzazione in psicomotricita' consente al
fisioterapista di svolgere anche l'assistenza riabilitativa sia
psichica che fisica di soggetti in eta' evolutiva con deficit
neurosensoriale o psichico;
b) la specializzazione in terapia occupazionale consente al
fisioterapista di operare anche nella traduzione funzionale della
motricita' residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali
alla disabilita', con particolare riguardo all'addestramento per
conseguire l'autonomia nella vita quotidiana, di relazione
(studio-lavoro-tempo libero), anche ai fini dell'utilizzo di vari
tipi di ausili in dotazione alla persona o all'ambiente.
5. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero
della sanita' e si conclude con il rilascio di un attestato di
formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per
l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il
superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del
titolo e' strettamente legata alla sussistenza di obiettive
necessita' del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di
fatto.
6. Il fisioterapista svolge la sua attivita' professionale in
strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale.