Tecnico di Laboratorio:
www.compitoinclasse.org
Iscriviti e preparati con noi salvando i tuoi progressi
Accedi alle simulazioni del test di ammissione
Prova il: Simulatore personalizzabile
entrano 1 su 2 (nel 2018: 1881 domande per 752 posti)
nel 2014 hanno passato il test 1 su 2 (2.166 domande per 959 posti)
Leggi che regolamentano la professione:
Legge 251/2000 Art. 3
(Professioni tecnico-sanitarie)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
Decreto del Ministero della Sanità 745/1994 Art. 1
1. E' individuata la figura del tecnico sanitario di laboratorio
biomedico con il seguente profilo: il tecnico sanitario di
laboratorio biomedico e' l'operatore sanitario, in possesso del
diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua
competenza, che svolge attivita' di laboratorio di analisi e di
ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in
particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di
farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di
ematologia, di citologia e di istopatologia.
2. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico:
a) svolge con autonomia tecnico professionale la propria
prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale
laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilita'
operative di appartenenza;
b) e' responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto
adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato,
nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di
lavoro definiti dai dirigenti responsabili;
c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli
indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;
d) controlla e verifica il corretto funzionamento delle
apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria ed
alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;
e) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro
nell'ambito della struttura in cui opera;
f) svolge la sua attivita' in strutture di laboratorio pubbliche
e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di
dipendenza o libero-professionale.
3. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione
del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento
relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.