Tecnico Ortopedico:
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nel 2014 hanno passato il test 1 su 2 (279 domande per 141 posti)
Leggi che regolamentano la professione:
Legge 251/2000 Art. 3
(Professioni sanitarie tecniche)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
Decreto del Ministero della Sanità 665/1994
1. E' individuata la figura professionale del tecnico ortopedico
con il seguente profilo: il tecnico ortopedico e' l'operatore
sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, su
prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o
adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili
sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di
natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano
l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante
rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.
2. Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie competenze:
a) addestra il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi
applicate. Svolge, in collaborazione con il medico, assistenza
tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle
protesi e delle ortesi applicate;
b) collabora con altre figure professionali al trattamento
multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione;
c) e' responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualita'
degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.
3. Il tecnico ortopedico esercita la sua attivita' professionale in
strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale.