Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di Lavoro:
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Leggi che regolamentano la professione:
Legge 251/2000 Art. 4
(Professioni tecniche della prevenzione)
1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.
Decreto del Ministero della Sanità 58/1997
1. È individuata la figura professionale del tecnic
o della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,
con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione ne
ll'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore
sanitario che, in possesso del di
ploma universitario abilitante, è resp
onsabile, nell'ambito delle proprie
competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza
ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità
pubblica e veterinaria.
2. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti
ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attrib
uzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività
istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a
controllo.
3. Nell'ambito dell'esercizio della professione, il
tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro:
a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie
competenze;
b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed
inchieste per infortuni e malattie professionali;
c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse
connesse;
d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;
e) vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al
consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche;
f) vigila e controlla l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la
necessità di procedere a successive indagini;
g) vigila e controlla i prodotti cosmetici;
h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per ind
agini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle
condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;
i) vigila e controlla quant'altro previsto da leggi
e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e
ambientale, nell'ambito delle proprie competenze.
4. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e ne
i luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico
professionale le proprie attività e collabora con altre
figure professionali all'attività di programmazione e
di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera. È responsabile dell'organizzazione della
pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività
professionale.
5. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi
di lavoro partecipa ad attività di studio, didattica
e consulenza professionale nei se
rvizi sanitari e nei luoghi dove
è richiesta la sua competenza
professionale; contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente all'aggiornamento
relativo al proprio profilo e alla ricerca.
6. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi
di lavoro svolge la sua attività professionale, in
regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito
del servizio sanitario nazionale, presso tutti i
servizi di prevenzione, controllo e vigila
nza previsti dalla normativa vigente.