Terapista Occupazionale:

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Leggi che regolamentano la professione:


Legge 251/2000 Art. 2
(Professioni sanitarie riabilitative)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.


Decreto del Ministero della Sanità 136/1997

1. E' individuata la figura professionale del terapista occupazionale, con il seguente profilo: il terapista occupazionale e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, opera nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia con disabilita' temporanee che permanenti, utilizzando attivita' espressive, manuali - rappresentative, ludiche, della vita quotidiana.

2. Il terapista occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure socio - sanitarie:
a) effettua una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo, volto all'individuazione ed al superamento dei bisogni del disabile ed al suo avviamento verso l'autonomia personale nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale;
b) tratta condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le eta'; utilizza attivita' sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all'adattamento e alla integrazione dell'individuo nel proprio ambiente personale, domestico e sociale;
c) individua ed esalta gli aspetti motivazionali e le potenzialita' di adattamento dell'individuo, proprie della specificita' terapeutica occupazionale;
d) partecipa alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in alternativa a specifici ausili;
e) propone, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettivita';
f) verifica le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale.

3. Il terapista occupazionale svolge attivita' di studio e ricerca, di didattica e di supporto in tutti gli ambiti in cui e' richiesta la specifica professionalita'.

4. Il terapista occupazionale contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.

5. Il terapista occupazionale svolge la sua attivita' professionale in strutture sociosanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.