Dietista
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Leggi che regolamentano la professione:
Legge 251/2000 Art. 3
(Professioni tecnico-sanitarie)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
Decreto del Ministero della Sanità 744/1994 Art. 1
1. E' individuata la figura professionale del dietista con il
seguente profilo: il dietista e' l'operatore sanitario, in possesso
del diploma universitario abilitante, competente per tutte le
attivita' finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e
della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di
collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel
rispetto della normativa vigente.
2. Gli specifici atti di competenza del dietista sono:
a) organizza e coordina le attivita' specifiche relative
all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto
igienico sanitario del servizio di alimentazione;
c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne
controlla l'accettabilita' da parte del paziente;
d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare
dei disturbi del comportamento alimentare;
e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a
soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e
pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunita'
di sani e di malati;
f) svolge attivita' didattico-educativa e di informazione
finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta
tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di
salute del singolo, di collettivita' e di gruppi di popolazione.
3. Il dietista svolge la sua attivita' professionale in strutture
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
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