Tecnico di Neurofisiopatologia
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Leggi che regolamentano la professione:
Legge 251/2000 Art. 3
(Professioni sanitarie tecniche)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
Decreto del Ministero della Sanità 183/1995
1. E' individuata la figura del tecnico di neurofisiopatologia con
il seguente profilo: il tecnico di neurofisiopatologia e' l'operatore
sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante,
svolge la propria attivita' nell'ambito della diagnosi delle
patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su
prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo
neurologico e neurochirurgico (elettroencefalografia,
elettroneuromiografia, poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni).
2. Il tecnico di neurofisiopatologia:
a) applica le metodiche piu' idonee per la registrazione dei
fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul paziente e sulle
apparecchiature ai fini della realizzazione di un programma di lavoro
diagnostico-strumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto in
stretta collaborazione con il medico specialista;
b) gestisce compiutamente il lavoro di raccolta e di
ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche, sulle quali, su
richiesta deve redarre un rapporto descrittivo sotto l'aspetto
tecnico;
c) ha dirette responsabilita' nell'applicazione e nel risultato
finale della metodica diagnostica utilizzata;
d) impiega metodiche diagnostico-strumentali per l'accertamento
dell'attivita' elettrocerebrale ai fini clinici e/o legali;
e) provvede alla predisposizione e controllo della strumentazione
delle apparecchiature in dotazione;
f) esercita la sua attivita' in strutture sanitarie pubbliche e
private, in regime di dipendenza o libero professionale.
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