Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica:
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Leggi che regolamentano la professione:
Legge 251/2000 Art. 2
(Professioni sanitarie riabilitative)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
Decreto del Ministero della Sanità 182/2001
1. E' individuata la figura professionale del tecnico della
riabilitazione psichiatrica con il seguente profilo: il tecnico della
riabilitazione psichiatrica e' l'operatore sanitario che, in possesso
del diploma universitario abilitante, svolge, nell'ambito di un
progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare,
interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilita'
psichica.
2. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica:
a) collabora alla valutazione della disabilita' psichica e delle
potenzialita' del soggetto, analizza bisogni e istanze evolutive e
rileva le risorse del contesto familiare e socio-ambientale;
b) collabora all'identificazione degli obiettivi
formativo-terapeutici e di riabilitazione psichiatrica nonche' alla
formulazione dello specifico programma di intervento mirato al
recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;
c) attua interventi volti all'abilitazione/riabilitazione dei
soggetti alla cura di se' e alle relazioni interpersonali di varia
complessita' nonche, ove possibile, ad un'attivita' lavorativa;
d) opera nel contesto della prevenzione primaria sul territorio,
al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per
favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e
delle patologie manifestate;
e) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo
scopo di favorirne il reinserimento nella comunita;
f) collabora alla valutazione degli esiti del programma di
abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli
obiettivi prefissati.
3. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica contribuisce alla
formazione del personale di supporto e concorre direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
4. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica svolge la sua
attivita' professionale in strutture e servizi sanitari pubblici o
privati in regime di dipendenza o libero professionale.
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