VALIDITÀ DELLA PATENTE
Le patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, B96 e BE, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o allineamento alla data del compleanno del titolare, hanno validità di: - dieci anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato i 50 anni di età (5 anni per la B speciale, ossia la patente che abilita i diversamente abili, a condurre autovetture modificate); - cinque anni se rilasciate o confermate a chi ha una età compresa fra i 50 e i 70 anni; - tre anni se rilasciate o confermate a chi ha una età compresa fra i 70 e gli 80 anni; - due anni se rilasciate o confermate a chi ha superato gli 80 anni di età. Al conseguimento o al primo rinnovo della patente di guida, la data di scadenza viene fatta coincidere (allineata) con la data di nascita (di compleanno) del titolare. Ad esempio, una patente di categoria B, conseguita (esami di guida svolti) il 10/08/2013, da un soggetto diciottenne, nato il 20/09/1994, scadrà di validità esattamente il 20/09/2023 (cioè dopo 10 anni, un mese e 10 giorni dalla data di conseguimento della patente). Scaduto il termine di validità, la patente è confermata, se il titolare è ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito dell’esito favorevole di un accertamento di idoneità psicofisica svolto da un medico autorizzato. Con la patente di guida scaduta di validità non è possibile continuare a guidare. È sbagliato affermare che la patente è confermata a seguito di esito favorevole della prova tecnica di guida (esame di guida) periodica (la conferma è legata al possesso dei requisiti psicofisici) o che chi sia in possesso di patenti di categoria A e B debba sostenere due specifiche visite mediche.