RESPONSABILITÀ PENALE
La responsabilità penale sorge ogni volta che si violi il Codice penale, qualora si provochi la morte per delitto di una persona o il grave ferimento (non sorge invece per danni involontari alle sole cose o se l’evento non è considerato reato o è riferibile a causa di forza maggiore, ad esempio: scoppia un pneumatico tenuto in buone condizioni) e grava solo sul conducente del veicolo, cioè su colui che ha commesso il fatto e non sul proprietario. La responsabilità penale non è esclusa quando si sia prestato soccorso alla vittima (in tal caso si è solo evitata la responsabilità di un altro reato: l’omissione di soccorso) non si estingue quando si risarciscono i danni oppure quando interviene l’impresa assicuratrice pagando adeguatamente.