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REVISIONE DELLA PATENTE
Può essere disposta dall’Ufficio Motorizzazione civile o dal Prefetto quando sorgono dubbi che il conducente sia ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici (vista, udito, riflessi, ecc.) e/o dell’idoneità tecnica (conoscenza della segnaletica e delle norme, capacità di guida) prescritti per il possesso della patente e comporta l’obbligo di sottoporsi a visita medica e/o ad esame di idoneità tecnica (cioè nuovi esami di teoria e di guida).
La revisione della patente può essere disposta a seguito di:
- incidente stradale che ha procurato lesioni gravi a persone;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
- azzeramento dei “punti” della patente di guida.
Il conducente che non supera l’esame di revisione della patente (viene bocciato agli esami teorici o pratici o non risulta più possedere i requisiti fisici e psichici), subisce la revoca della patente stessa (la patente, cioè, viene annullata e non è più possibile continuare a condurre veicoli).
Non si dispone la revisione della patente quando il titolare non è più in possesso dei requisiti morali richiesti (ad esempio quando, a seguito di ripetute condanne penali, viene dichiarato delinquente abituale) o perde permanentemente (per sempre) i requisiti fisici e/o psichici richiesti (ad esempio se diventa cieco); in entrambi i casi non esiste dubbio sul possesso dei requisiti, ma una certezza e, dunque, si applica la revoca.
Non si incorre nella revisione se si commettono irregolarità che riguardano il veicolo (ad esempio si circola con la revisione del veicolo scaduta o si circola su un’auto storica senza la prescritta documentazione) o si guida senza avere con sé la patente, avendola però conseguita (in questi casi si deve solo pagare una multa).
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