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IN CASO DI INCIDENTE
Il conducente ha l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza agli eventuali feriti (compresi gli animali); deve inoltre fornire le proprie generalità (nome, cognome, ecc.) e gli estremi della patente, della targa e dell’assicurazione del veicolo alle persone danneggiate. Per la denunzia (comunicazione) all’assicurazione può avvalersi degli appositi moduli prestampati forniti dalla propria assicurazione.
È necessario limitare, per quanto possibile, l’intralcio alla circolazione degli altri veicoli, ma si dovrà evitare che vengano modificate le tracce, se occorre ricostruire la dinamica dell’incidente (cioè il modo in cui è avvenuto l’incidente), perciò è sbagliato dire che è obbligatorio collocare subito il veicolo sul marciapiede.
Non c’è l’obbligo di coprire il veicolo incidentato, né di apporre il segnale mobile di pericolo (triangolo) sul lunotto posteriore (cioè sul vetro dietro); il “triangolo” dovrà invece essere posizionato a terra, su strade extraurbane, sia di giorno che di notte, nei casi e alla distanza previsti dal Codice.
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