Tecnico Ortopedico: entrano quasi tutti (nel 2018: 227 domande per 162 posti)
nel 2014 hanno passato il test 1 su 2 (279 domande per 141 posti)
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Leggi che regolamentano la professione:
Legge 251/2000 Art. 3
(Professioni sanitarie tecniche)
 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.
 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
Decreto del Ministero della Sanità 665/1994
    1. E' individuata la figura professionale  del  tecnico  ortopedico
con  il  seguente  profilo:  il  tecnico  ortopedico  e'  l'operatore
sanitario che, in possesso del diploma universitario  abilitante,  su
prescrizione  medica  e successivo collaudo, opera la costruzione e/o
adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di  ausili
sostitutivi,  correttivi  e  di sostegno dell'apparato locomotore, di
natura funzionale ed estetica, di tipo  meccanico  o  che  utilizzano
l'energia  esterna  o  energia  mista  corporea  ed esterna, mediante
rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.
 
 2. Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie competenze:
   
 a) addestra il disabile all'uso  delle  protesi  e  delle  ortesi
applicate.  Svolge,  in  collaborazione  con  il  medico,  assistenza
tecnica per la fornitura, la  sostituzione  e  la  riparazione  delle
protesi e delle ortesi applicate;
   
 b)  collabora  con  altre  figure  professionali  al  trattamento
multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione;
  
  c) e' responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualita'
degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.
 
 3. Il tecnico ortopedico esercita la sua attivita' professionale in
strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di  dipendenza  o
libero-professionale.
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