Tecnico di Radiologia: entrano 1 su 5 (nel 2018: 3.408 domande per 726 posti)
nel 2014 hanno passato il test 1 su 5 (5.321 domande per 1.007 posti)
Crea un account e preparati con noi salvando i tuoi progressi
SIMULAZIONE del test di ammissione
Leggi che regolamentano la professione:
Legge 251/2000 Art. 3
(Professioni tecnico-sanitarie)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
Decreto del Ministero della Sanità 746/1994 Art. 1
1. E' individuata la figura del tecnico sanitario di radiologia
medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario di radiologia e'
l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario
abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, e' responsabile
degli atti di sua competenza ed e' autorizzato ad espletare indagini
e prestazioni radiologiche.
2. Il tecnico sanitario di radiologia medica e' l'operatore
sanitario abilitato a svolgere, in conformita' a quanto disposto
dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in
collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica
tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni
ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche,
ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonche' gli interventi
per la protezionistica fisica o dosimetrica.
3. Il tecnico sanitario di radiologia medica:
a) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro
nell'ambito della struttura in cui opera nel rispetto delle proprie
competenze;
b) programma e gestisce l'erogazione di prestazioni polivalenti
di sua competenza in collaborazione diretta con il medico
radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il fisico radioterapista
e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e
terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della
struttura;
c) e' responsabile degli atti di sua competenza, in particolare
controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature a lui
affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta
entita' e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della
qualita' secondo indicatori e standard predefiniti;
d) svolge la sua attivita' nelle strutture sanitarie pubbliche o
private, in rapporto di dipendenza o libero professionale.
4. Il tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce alla
formazione del personale di supporto e concorre direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla
ricerca.
Accedi alle simulazioni del test di ammissione